Studi professionali in vendita
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Si ampliano le opportunità per i professionisti
La legge 81 pubblicata il 22 maggio 2017 ha come finalità quella di valorizzare maggiormente i singoli professionisti
Da giugno di quest’anno è entrata in vigore la legge 22 maggio 2017 n.81, intitolata: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; tale legislazione è importante perché ha aperto un nuovo scenario per i lavoratori autonomi. Per esplicitare in modo sintetico l’obiettivo di questo dettato normativo, Cogefim riporta i concetti base del Comma 3, secondo cui il fine della legge in questione è far sì che vengano riconosciute a tutti coloro che esercitano un’attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica ricoperta, le seguenti possibilità: costituire reti di esercenti la professione e consentirgli di partecipare alle reti di imprese, sotto forma di reti miste; costituire consorzi stabili professionali e infine costituire associazioni professionali temporanee.
Entrando più nel concreto la normativa in analisi è volta a facilitare e incentivare la partecipazione di professionisti ai bandi, ai concorsi e agli appalti pubblici; questo era l’obiettivo principe per il legislatore che, con la presente manovra, ha obbligato gli enti pubblici, in qualità di organi appaltanti, a promuovere e a favorire la partecipazione dei professionisti facilitandone l’accesso alle informazioni.
Ulteriormente importante il contenuto dell’articolo n. 12, intitolato “Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati” il quale prevede che da giugno i lavoratori autonomi, finalmente rivalorizzati, possano concorrere alle gare come protagonisti e non più come figure secondarie contrattualizzate da una o più imprese.
Effetto immediato di queste modifiche è che le piccole e le medie imprese vengono equiparate ai singoli lavoratori autonomi.
Dal momento che l’intermediazione da parte delle società è venuta meno, dinnanzi ai professionisti si sta aprendo un ampio ventaglio di opportunità lavorative inedite.
Parallelamente all’arrivo di nuove opportunità c’è stato l’arrivo di nuove responsabilità, previste dalla normativa, che i professionisti hanno dovuto necessariamente prendere in considerazione. “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici" è il titolo dell’articolo n.48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disciplinante il nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale articolo indica che: “Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente”
Sempre dell’articolo sopracitato, il comma 5 osserva le tipologie di responsabilità che il professionista deve assumere nel partecipare a un concorso pubblico in qualità di componente di una rete mista equiparata a una piccola o media impresa: “L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
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